Art. 1.

      1. All'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Nel caso in cui dal matrimonio non siano nati figli, né siano stati adottati o legittimati, i coniugi possono domandare congiuntamente, anche se non sia stata proposta domanda di separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio».